Commission Regulation (EU) 2016/103 of 27 January 2016 amending Regulation (EC) No 2099/2002 of the European Parliament and of the Council establishing a Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS)

Published date28 January 2016
Subject MatterTransport,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 21, 28 January 2016
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28.1.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 21/67

REGOLAMENTO (UE) 2016/103 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2099/2002 ha istituito il comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS).
(2) Il comitato COSS è incaricato di centralizzare le attività svolte dai comitati istituiti dalla normativa dell'Unione sulla sicurezza marittima, sulla prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e sulla tutela delle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi.
(3) È opportuno che tutti i nuovi atti legislativi dell'Unione, adottati nel settore della sicurezza marittima e dell'inquinamento provocato dalle navi, prevedano il ricorso al comitato COSS.
(4) Dall'ultima modifica del regolamento (CE) n. 2099/2002 molteplici nuovi atti dell'Unione, adottati nel settore della sicurezza marittima e dell'inquinamento provocato dalle navi, dispongono che la Commissione sia assistita dal comitato COSS, in particolare l'articolo 28 della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), l'articolo 6 della direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), l'articolo 10 del regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), l'articolo 31 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), l'articolo 19 della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), l'articolo 10 della direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), l'articolo 11 della direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e l'articolo 38 della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10).
(5) Inoltre l'articolo 4 quinquies, paragrafo 2, della direttiva 1999/32/CE del Consiglio (11), l'articolo 10 del regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e l'articolo 19, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 788/2014 della Commissione (13) prevedono il ricorso al comitato COSS.
(6) A seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 2099/2002 sono stati abrogati i seguenti atti dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento: regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio (14), direttiva 93/75/CEE del Consiglio (15), regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio (16), direttiva 98/18/CE del Consiglio (17), direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18), direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19) e regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (20).
(7) I seguenti atti dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2099/2002 sono stati oggetto di rifusione: direttiva 94/57/CE del Consiglio (21), che è stata rifusa nella direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) e nel regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (23), mentre la direttiva 95/21/CE del Consiglio (24) è stata rifusa nella direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (25).
(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2099/2002.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2099/2002 è sostituito dal seguente:

«2. Per “legislazione marittima comunitaria” si intendono i seguenti atti:
a) regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio, del 21 novembre 1994, sull'applicazione della risoluzione IMO A.747(18) concernente la misurazione del tonnellaggio degli spazi per la zavorra nelle petroliere a zavorra segregata (26);
b) direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo (27);
c) direttiva 97/70/CE del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri (28);
d) direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità (29);
e) direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE (30) ai fini dell'attuazione del suo articolo 4 quinquies, paragrafo 2;
f) direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti ro/ro e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea (31);
g) direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (32);
h) direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse (33);
i) direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (34);
j) regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi (35);
k) direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri (36);
l) regolamento (CE) n. 789/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra registri all'interno della Comunità e che abroga il regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio (37);
m) direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento (38);
n) regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio (39);
o) direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (40);
p) direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (41);
q) direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (42);
r) direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del
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