Commission Regulation (EU) No 173/2011 of 23 February 2011 amending Regulations (EC) No 2095/2005, (EC) No 1557/2006, (EC) No 1741/2006, (EC) No 1850/2006, (EC) No 1359/2007, (EC) No 382/2008, (EC) No 436/2009, (EC) No 612/2009, (EC) No 1122/2009, (EC) No 1187/2009 and (EU) No 479/2010 as regards the notification obligations within the common organisation of agricultural markets and the direct support schemes for farmers

Published date24 February 2011
Subject MatterInformation and verification,Common organisation of agricultural markets
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 49, 24 February 2011
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24.2.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 49/16

REGOLAMENTO (UE) N. 173/2011 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2011

che modifica i regolamenti (CE) n. 2095/2005, (CE) n. 1557/2006, (CE) n. 1741/2006, (CE) n. 1850/2006, (CE) n. 1359/2007, (CE) n. 382/2008, (CE) n. 436/2009, (CE) n. 612/2009, (CE) n. 1122/2009, (CE) n. 1187/2009 e (UE) n. 479/2010 per quanto riguarda gli obblighi di notifica nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli ed i regimi di sostegno diretto a favore degli agricoltori

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 161, paragrafo 3, l’articolo 170, l’articolo 171, paragrafo 1, e l’articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (2), in particolare l’articolo 142, lettera q),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell’ambito dell’attuazione dell’organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (3), stabilisce norme comuni per la notifica di informazioni e documenti alla Commissione da parte delle competenti autorità degli Stati membri. Tali norme comprendono, in particolare, l’obbligo per gli Stati membri di utilizzare i sistemi informatici messi a disposizione dalla Commissione e la convalida dei diritti di accesso delle autorità o delle persone abilitate a inviare notifiche. Il succitato regolamento sancisce inoltre principi comuni applicabili ai sistemi di informazione affinché questi garantiscano l’autenticità, l’integrità e la leggibilità nel tempo dei documenti e disciplina la protezione dei dati personali.
(2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 792/2009, l’obbligo di utilizzare i sistemi di informazione in conformità del medesimo regolamento deve essere prescritto dai regolamenti che impongono un particolare obbligo di notifica.
(3) Nell’ambito delle sue procedure interne di lavoro e delle sue relazioni con le autorità interessate dalla politica agricola comune, la Commissione ha elaborato un sistema informatico che consente la gestione elettronica di documenti e procedure.
(4) Si ritiene che tale sistema consenta di ottemperare a numerosi obblighi di notifica ai sensi del regolamento (CE) n. 792/2009, in particolare a quelli disposti dai seguenti regolamenti: regolamento (CE) n. 2095/2005 della Commissione, del 20 dicembre 2005, che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio per quanto concerne la comunicazione dei dati nel settore del tabacco (4); regolamento (CE) n. 1557/2006 della Commissione, del 18 ottobre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1952/2005 del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei contratti e le comunicazioni dei dati nel settore del luppolo (5); regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione, del 24 novembre 2006, che stabilisce le condizioni di concessione della restituzione particolare all’esportazione per le carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell’esportazione (6); regolamento (CE) n. 1850/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativo alle modalità di certificazione del luppolo e dei prodotti derivati dal luppolo (7); regolamento (CE) n. 1359/2007 della Commissione, del 21 novembre 2007, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all’esportazione per talune carni bovine disossate (8); regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (9); regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (10); regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione, del 7 luglio 2009, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (11); regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (12); regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (13); regolamento (UE) n. 479/2010 della Commissione, del 1o giugno 2010, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (14).
(5) Ai fini dell’efficienza amministrativa e in base all’esperienza acquisita, è opportuno semplificare le notifiche. In particolare, occorre determinare che solamente gli Stati membri produttori di tabacco e luppolo, rispettivamente, debbano avere l’obbligo di inviare i dati richiesti a norma dei regolamenti (CE) n. 2095/2005, (CE) n. 1557/2006 e (CE) n. 1850/2006. Inoltre, per motivi di chiarezza, i regolamenti devono specificare il contenuto di alcune notifiche.
(6) Le informazioni che gli Stati membri hanno l’obbligo di comunicare alla Commissione in conformità dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (CE) n. 436/2009 devono essere inviate a Eurostat. Per motivi di coerenza e di buona amministrazione, è necessario effettuare le notifiche elettronicamente nel punto unico di ingresso per i dati presso Eurostat, in conformità delle specifiche tecniche della Commissione (Eurostat).
(7) Il tasso di cambio da utilizzare deve essere conforme al principio stabilito dall’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell’euro nel settore agricolo e recante modifica di taluni regolamenti (15).
(8) Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 2095/2005, (CE) n. 1557/2006, (CE) n. 1741/2006, (CE) n. 1850/2006, (CE) n. 1359/2007, (CE) n. 382/2008, (CE) n. 436/2009, (CE) n. 612/2009, (CE) n. 1122/2009, (CE) n. 1187/2009 e (UE) n. 479/2010.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti e del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2095/2005 è così modificato:

1) l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 1. Per ogni raccolto, gli Stati membri produttori notificano alla Commissione, entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello del raccolto, le seguenti informazioni espresse in dati complessivi e, ad eccezione della lettera a), ripartite secondo i gruppi di varietà di tabacco greggio di cui al paragrafo 3:
a) numero di imprese di prima trasformazione;
b) numero di produttori;
c) area in ettari;
d) quantitativo consegnato in tonnellate;
e) prezzo medio, al netto di tasse e imposte, corrisposto ai produttori;
f) scorte in tonnellate alla fine del mese di giugno dell’anno successivo a quello del raccolto in questione, detenute dall’impresa di prima trasformazione.
Il prezzo di cui alla lettera e) deve essere espresso in EUR/kg, utilizzando, se necessario, il tasso di cambio più recente fissato dalla Banca centrale europea prima del 1o gennaio dell’anno successivo a quello del raccolto. 2. Per ogni raccolto, gli Stati membri produttori notificano alla Commissione, entro il 31 luglio dell’anno del raccolto in corso, le seguenti informazioni espresse in dati complessivi e ripartite secondo i gruppi di varietà di tabacco greggio di cui al paragrafo 3:
a) area stimata in ettari;
b) produzione stimata in tonnellate.
3. I gruppi di varietà di tabacco greggio sono i seguenti: a) gruppo I; Flue cured: tabacchi essiccati in forni, con circolazione d’aria, temperatura e grado igrometrico sotto controllo, in particolare del tipo Virginia; b) gruppo II; Light air-cured: tabacchi essiccati all’aria, al coperto, senza lasciarli fermentare, in particolare dei tipi Burley e Maryland; c) gruppo III; Dark air-cured: tabacchi
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