2001/356/EC: Commission Decision of 4 May 2001 concerning certain protection measures with regard to foot-and-mouth disease in the United Kingdom and repealing Decision 2001/172/EC (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 1406)

Published date05 May 2001
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 125, 05 May 2001
EUR-Lex - 32001D0356 - IT

2001/356/CE: Decisione della Commissione, del 4 maggio 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito e che abroga la decisione 2001/172/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1406]

Gazzetta ufficiale n. L 125 del 05/05/2001 pag. 0046 - 0053


Decisione della Commissione

del 4 maggio 2001

recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito e che abroga la decisione 2001/172/CE

[notificata con il numero C(2001) 1406]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/356/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) Focolai di afta epizootica sono stati denunciati nel Regno Unito.

(2) La situazione dell'afta epizootica nel Regno Unito rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altri Stati membri in seguito all'immissione sul mercato e agli scambi di animali artiodattili vivi e di loro prodotti derivati.

(3) Il Regno Unito ha adottato misure ai sensi della direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie contro l'afta epizootica(4), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, ed ha preso altresì ulteriori misure nelle zone colpite dall'infezione.

(4) La situazione della malattia nel Regno Unito esige che vengano rafforzate le misure di lotta contro l'afta epizootica prese dal Regno Unito con l'adozione di ulteriori misure di protezione comunitarie.

(5) In collaborazione con lo Stato membro interessato, la Commissione ha adottato la decisione 2001/172/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito(5), modificata da ultimo dalla decisione 2001/318/CE(6).

(6) La direttiva 64/432/CEE del Consiglio(7), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/20/CE(8), concerne i problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

(7) La direttiva 91/68/CEE del Consiglio(9), modificata da ultimo dalla decisione 94/953/CE della Commissione(10), concerne le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini.

(8) La direttiva 64/433/CEE del Consiglio(11), modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE(12), concerne le condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche.

(9) La direttiva 94/65/CE del Consiglio(13), stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni.

(10) La direttiva 91/495/CEE del Consiglio(14), modificata da ultimo dalla direttiva 94/65/CE, concerne i problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento.

(11) La direttiva 80/215/CEE del Consiglio(15), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, concerne i problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni.

(12) La direttiva 77/99/CEE del Consiglio(16), modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE(17), concerne i problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale.

(13) La direttiva 92/118/CEE del Consiglio(18), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/7/CE(19), stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.

(14) La direttiva 88/407/CEE del Consiglio(20), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie suina.

(15) La direttiva 89/556/CEE del Consiglio(21), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina.

(16) La decisione 90/424/CEE del Consiglio(22), modificata da ultimo dalla decisione 2001/12/CE(23), concerne talune spese nel settore veterinario.

(17) La direttiva 90/426/CEE del Consiglio(24), modificata da ultimo dalla decisione 2001/298/CE della Commissione(25), concerne le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi.

(18) La decisione 2001/304/CE della Commissione(26), modificata da ultimo dalla decisione 2001/345/CE(27), concerne la bollatura e l'utilizzazione di taluni prodotti di origine animale a norma della decisione 2001/172/CE, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito.

(19) La decisione 2001/172/CE è stata modificata sette volte, per cui è opportuno consolidarne le disposizioni. Occorre pertanto abrogare la decisione 2001/172/CE. Tuttavia, per motivi di ordine pratico, ogni riferimento alla decisione 2001/172/CE va inteso come riferimento alla presente decisione.

(20) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatte salve le misure prese dal Regno Unito nel quadro della direttiva 85/511/CEE del Consiglio, il Regno Unito provvede affinché:

1) non siano trasportati tra le parti del proprio territorio elencate negli allegati I e II animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina, né altri animali artiodattili;

2) non siano spediti o trasportati animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina, né altri animali artiodattili dalle parti del proprio territorio elencate negli allegati I e II;

fatte salve le limitazioni dei movimenti degli animali sensibili nella e attraverso la Gran Bretagna applicate dalle competenti autorità del Regno Unito e in deroga alle disposizioni del punto 1, le autorità competenti possono autorizzare il transito diretto e non interrotto di animali artiodattili attraverso le zone elencate negli allegati I e II sulle strade principali e per ferrovia;

3) i certificati sanitari previsti dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio, che accompagnano gli animali vivi delle specie bovina e suina, e dalla direttiva 91/68/CEE del Consiglio, che accompagnano gli animali vivi delle specie ovina e caprina spediti in altri Stati membri dalle parti del territorio del Regno Unito non elencate negli allegati I e II, rechino la seguente dicitura: "Animali conformi alla decisione 2001/172/CE della Commissione, del 1o marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito";

4) i certificati sanitari che accompagnano gli animali artiodattili diversi da quelli oggetto dei certificati menzionati al punto 3, spediti verso altri Stati membri dalle parti del territorio del Regno Unito non elencate negli allegati I e II, rechino la seguente dicitura: "Animali artiodattili vivi conformi alla decisione 2001/172/CE della Commissione, del 1o marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito";

5) i movimenti verso altri Stati membri di animali scortati da un certificato sanitario menzionato al punto 3 o al punto 4 siano autorizzati soltanto tre giorni dopo la preventiva notifica trasmessa dall'autorità veterinaria locale alle autorità veterinarie locali e centrali dello Stato membro di destinazione.

Articolo 2

1. Il Regno Unito non spedisce carni fresche di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I o ottenute da animali originari delle parti suddette del territorio del Regno Unito.

Le carni fresche...

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