Council Regulation (EC) No 1493/1999 of 17 May 1999 on the common organisation of the market in wine

Celex Number31999R1493
Coming into Force21 July 1999,01 August 2000
End of Effective Date31 July 2008
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1999/1493/oj
Published date14 July 1999
Date17 May 1999
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 179, 14 July 1999
EUR-Lex - 31999R1493 - IT 31999R1493

Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

Gazzetta ufficiale n. L 179 del 14/07/1999 pag. 0001 - 0084


REGOLAMENTO (CE) N. 1493/1999 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1999

relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

visto il parere del Comitato delle regioni(4),

considerando quanto segue:

(1) al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e quest'ultima deve comportare, in particolare, un'organizzazione comune dei mercati agricoli che possa assumere forme diverse a seconda dei prodotti;

(2) la politica agricola comune ha per scopo l'attuazione degli obiettivi dell'articolo 33 del trattato e, in particolare, nel settore vitivinicolo, la stabilizzazione dei mercati e l'assicurazione di un equo tenore di vita per la popolazione agricola interessata; questi obiettivi possono essere raggiunti adattando le risorse ai fabbisogni, in particolare attuando una politica di adeguamento del potenziale viticolo e di valorizzazione della qualità;

(3) la vigente organizzazione comune del mercato vitivinicolo è stata istituita dal regolamento (CEE) n. 822/87(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/98(6); alla luce dell'esperienza acquisita è opportuno sostituirla per far fronte all'attuale situazione del settore vitivinicolo, caratterizzata da una minore frequenza di eccedenze strutturali ma anche dalla persistente possibilità di eccedenze su base pluriennale, in particolare a causa delle notevoli fluttuazioni della produzione che possono manifestarsi da un raccolto all'altro;

(4) l'attuazione degli accordi dell'Uruguay Round nel 1995 ha condotto a una maggiore apertura del mercato comunitario, sottraendo alle tradizionali misure d'intervento gran parte dell'impatto potenziale, e ha ridotto l'ambito di applicazione delle sovvenzioni all'esportazione, per cui i produttori comunitari devono potenziare la propria competitività; la maggior parte delle esportazioni vengono già effettuate senza sovvenzioni;

(5) il principale problema di mercato cui devono far fronte alcuni comparti del settore vitivinicolo comunitario è la loro limitata capacità di adeguarsi con sufficiente rapidità ai mutamenti competitivi che si manifestano tanto sul mercato interno che su quello esterno; l'attuale organizzazione comune del mercato non ha offerto alcuna soluzione per le zone viticole la cui produzione non riesce a trovare uno sbocco remunerativo; per le zone con mercati in espansione è mancata la flessibilità sufficiente a permettere prospettive di margini di sviluppo;

(6) nel 1994 la Commissione ha presentato una proposta per la riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che non è stata poi adottata; la situazione del mercato si è nel frattempo modificata;

(7) occorre pertanto procedere a una riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo che garantisca la flessibilità necessaria per adeguare agevolmente il settore ai nuovi sviluppi, con i seguenti obiettivi generali: conservare i miglioramenti realizzati nell'equilibrio tra l'offerta e la domanda sul mercato comunitario e consentire ai produttori di beneficiare dei vantaggi provenienti dai mercati in espansione, rendere il settore più competitivo a lungo termine, eliminare il ricorso ai meccanismi di intervento come sbocco artificiale per la produzione eccedentaria, sostenere il mercato vitivinicolo e, di conseguenza, facilitare il proseguimento delle forniture di prodotti della distillazione del vino a quelle parti del settore dell'alcole per usi commestibili in cui l'utilizzazione di tale alcole è tradizionale; tener conto delle diversità regionali, formalizzare il ruolo potenziale delle organizzazioni di produttori e degli organismi di filiera;

(8) il regolamento (CEE) n. 822/87 è stato integrato e attuato dai regolamento (CEE) n. 346/79(7), (CEE) n. 351/79(8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1029/91(9), (CEE) n. 460/79(10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85(11), (CEE) n. 456/80(12), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1597/83(13), (CEE) n. 457/80(14), (CEE) n. 458/80(15), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 596/91(16), (CEE) n. 1873/84(17), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2612/97(18), (CEE) n. 895/85(19), modificato dal regolamento (CEE) n. 3768/85(20), (CEE) n. 823/87(21), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1426/96(22), (CEE) n. 1442/88(23), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 859/1999(24), (CEE) n. 3877/88(25), (CEE) n. 4252/88(26), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1629/98(27), (CEE) n. 2046/89(28), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2468/96(29), (CEE) n. 2048/89(30), (CEE) n. 2389/89(31), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2088/97(32), (CEE) n. 2390/89(33), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2611/97(34), (CEE) n. 2391/89(35), (CEE) n. 2392/89(36), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1427/96(37), (CEE) n. 3677/89(38), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2796/94(39), (CEE) n. 3895/91(40), (CEE) n. 2332/92(41), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1692/98 e (CEE) n. 2333/92(42), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1429/96(43); tali regolamenti sono stati modificati più volte e in modo sostanziale; in occasione dell'introduzione di nuove modificazioni è opportuno procedere alla loro rifusione in un unico testo, a fini di chiarezza;

(9) il regolamento (CEE) n. 822/87 ha conferito al Consiglio le relative competenze d'esecuzione; ciò ha dato origine a una complessa struttura normativa stratificata; i regolamenti sopra citati contengono un gran numero di dati tecnici che richiedono frequenti modificazioni; il presente regolamento deve pertanto contenere criteri generali d'applicazione; il Consiglio deve conferire alla Commissione le necessarie competenze di esecuzione conformemente all'articolo 211 del trattato;

(10) le norme sull'organizzazione comune del mercato vitivinicolo sono estremamente complesse; che in alcuni casi non tengono sufficientemente conto delle diversità regionali; che, nella misura del possibile, tali norme devono essere pertanto semplificate e la politica nel settore deve essere sviluppata e applicata al livello più vicino possibile al produttore nel contesto comunitario;

(11) per fruire del migliore equilibrio del mercato e per consolidarlo, nonché per ravvicinare ancor più l'offerta alla domanda dei diversi tipi di prodotto, è necessario un complesso di misure per la gestione del potenziale viticolo che comporti limitazioni degli impianti a medio termine, premi per l'abbandono definitivo delle superfici viticole e un sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti;

(12) le misure strutturali non direttamente connesse alla produzione di vino rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti(44); le misure promozionali costituiscono un importante contributo alla competitività del settore e che deve essere incentivata in particolare la promozione del vino comunitario sui mercati dei paesi terzi; tuttavia, per garantire la coerenza della politica generale di promozione della Comunità, le misure connesse al settore vitivinicolo devono rientrare nell'ambito di applicazione di un regolamento orizzontale in materia; a tal fine la Commissione ha presentato una proposta di regolamento relativa ad azioni di informazione e di promozione a favore dei prodotti agricoli nei paesi terzi(45);

(13) il miglioramento nell'equilibrio del mercato, pur con relativa lentezza e con difficoltà, è stato realizzato; le restrizioni vigenti sull'impianto di viti si sono rivelate la componente essenziale di tale risultato; alla luce dell'esperienza acquisita, non sembra possibile ricorrere ad altre misure per fruire del migliore equilibrio del mercato e per consolidarlo; sembra pertanto necessario controllare in questo modo, conforme all'interesse generale, l'esercizio del diritto di proprietà da parte dei produttori;

(14) le attuali restrizioni sull'impianto di viti devono quindi restare in vigore per un periodo limitato al medio termine, così da consentire all'interno complesso di misure strutturali di produrre effetti; ogni nuovo impianto di viti per la produzione di vino deve essere pertanto proibito fino al 31 luglio 2010, salvo disposizione contraria del presente regolamento;

(15) l'attuale autorizzazione di nuovi impianti per quanto riguarda le piante madri per marze, le misure di ricomposizione o di esproprio nonché la sperimentazione viticola non ha perturbato indebitamente il mercato vitivinicolo e va pertanto conservata, sia pure con i necessari controlli; per ragioni analoghe è opportuno consentire altresì l'impianto di viti la cui produzione è destinata al consumo familiare dei viticoltori;

(16) l'attuale autorizzazione di nuovi impianti per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate ("v.q.p.r.d.") e vini da tavola designati mediante un'indicazione geografica si è rivelata un'utile componente della politica di qualità intesa a migliorare l'adeguamento dell'offerta alla domanda; tuttavia, tale obiettivo dovrebbe essere realizzato con il sistema di una riserva di diritti di impianto, una volta reso operativo; che le autorizzazioni attuali devono essere quindi mantenute, con i necessari...

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