Commission Regulation (EEC) No 222/88 of 22 December 1987 amending certain measures on the application of the common market organization in the milk and milk products sector following the introduction of the combined nomenclature

Published date01 February 1988
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 28, 1 February 1988
EUR-Lex - 31988R0222 - IT 31988R0222

Regolamento (CEE) n. 222/88 della Commissione del 22 dicembre 1987 che modifica alcuni atti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in seguito all'instaurazione della nomenclatura combinata

Gazzetta ufficiale n. L 028 del 01/02/1988 pag. 0001 - 0053
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 14 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 14 pag. 0003


REGOLAMENTO (CEE) N. 222/88 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1987 che modifica alcuni atti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in seguito all'instaurazione della nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-ceseari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3904/87(2), in particolare l'articolo 30,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio(3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3985/87(4), del 23 luglio 1987, ha stabilito un sistema armonizzato relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ; che a seguito dell'introduzione della nuova nomenclatura combinata, alcune importanti modifiche al testo del regolamento (CEE) n. 804/68, sono state apportate in proposito dal regolamento (CEE) n. 3904/87 del Consiglio ; che è necessario, inoltre, modificare alcuni regolamenti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ; che, tenuto conto della natura delle modifiche, è opportuno adottare, in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3904/87, la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 ;

considerando che gli adattamenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione, per i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1 Il testo dell'articolo 7 bis del regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte(5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3466/87(6), è sostituito dal testo seguente :

" Articolo 7 bis Per i prodotti della voce 0405 della nomenclatura combinata giacenti in ammassi pubblici e che non possono essere smaltiti nel corso di una campagna lattiera a condizioni normali, la Commissione è tenuta ad esaminare la situazione. Le adeguate misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68. " Articolo 2 Il regolamento (CEE) n. 1073/68 della Commissione del 24 luglio 1968, che stabilisce le modalità di applicazione per la determinazione dei prezzi franco frontiera e per la fissazione dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(7), è modificato nel modo seguente :

1)Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente :

" Articolo 2 I prezzi franco frontiera sono stabiliti sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esclusi i prodotti assimilati per i quali il prelievo non è uguale a quello applicabile al rispettivo prodotto pilota. " 2)L'articolo 9 è soppresso.

3)Nell'articolo 11, i termini " del regolamento (CEE) n. 823/68 " sono sostituiti dai termini " del regolamento (CEE) n. 2915/79 ".

Articolo 3 Il testo dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3812/85(9) è sostituito dal testo seguente :

" 1. Per i prodotti lattiero-caseari zuccherati, la restituzione accordata è uguale alla somma degli elementi seguenti :

a)un elemento destinato a tener conto della quantità di prodotti lattiero-caseari ;

b)un elemento destinato a tener conto della quantità di saccarosio addizionato.

Tale elemento verrà tuttavia calcolato soltanto se il saccarosio addizionato è stato ottenuto da barbabietole o da canna da zucchero prodotte nella Comunità.

2. Per i prodotti lattiero-caseari concentrati e zuccherati, aventi un tenore, in peso, di materia grassa inferiore o uguale al 9,5 %, l'elemento di cui al paragrafo 1, lettera a), è fissato per 100 kg di prodotto intero.

Per gli altri prodotti di cui al paragrafo 1, l'elemento di cui alparagrafo 1, lettera a), viene calcolato moltiplicando l'importo di base per il tenore di prodotti lattiero-caseari nel prodotto intero.

L'importo di base di cui al precedente comma rappresenta la restituzione da fissare per 1 kg di prodotti lattiero-caseari contenuti nel prodotto intero. " Articolo 4 Il regolamenro (CEE) n. 1216/68 della Commissione, del 9 agosto 1968, che determina il metodo per la constatazione del tenore in lattosio degli alimenti composti per animali importati in provenienza dai paesi terzi(10), è modificato nel modo seguente :

1)Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente :

" Articolo 1 Il metodo per determinare il tenore in lattosio dei prodotti appartenenti alla voce 2309 della nomenclatura combinata, è definito nell'allegato. " 2)Il titolo dell'allegato è sostituito dal seguente titolo :

" Metodo d'analisi per la determinazione del tenore in lattosio nei prodotti appartenenti alla voce 2309 della nomenclatura combinata ".

Articolo 5 Il testo del paragrafo 1 dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 210/69 della Commissione, del 31 gennaio 1969, relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari(11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2686/87(12), è sostituito dal testo seguente :

" 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, ogni giorno lavorativo prima delle ore 18, per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, le quantità per le quali è stato richiesto un titolo d'esportazione ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3183/80, il giorno della comunicazione, riportando per categoria i prodotti, forniti di un numero di codice come figura nei regolamenti che fissano le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati tal quali.

Le comunicazioni relative ai titoli d'esportazione per i prodotti appartenenti alle sottovoci 0402 10 19, 0402 21 17, 0402 21 19, 0402 21 99 e alla voce 0405 della nomenclatura combinata distinguono i titoli d'esportazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1 da quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2729/81 (che comporta o meno la fissazione anticipata della restituzione).

Nel comunicare le informazioni di cui ai commi precedenti, gli Stati membri indicano :

a)la destinazione che figura, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2729/81, nella casella 13 della domanda di titolo di esportazione, aggiungendo il codice geografico definito all'allegato del regolamento (CEE) n. 3431/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, relativo all'aggiornamento della nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri, e b)il quantitativo o i quantitativi per destinazione. " Articolo 6 Il regolamento (CEE) n. 1411/71 del Consiglio, del 29 giugno 1971, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, per i prodotti della voce 04.01 della tariffa doganale comune(13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 566/76(14), è modificato nel modo seguente :

1)Il titolo del regolamento è sostituito dal titolo seguente :

" Regolamento (CEE) n. 1411/71 del Consiglio, del 29 giugno 1971, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per il latte destinato al consumo umano " 2)Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente :

Articolo 1 Il presente regolamento concerne i seguenti prodotti :

Codice NCDesignazione delle merciex 0401Latte e crema di latte non concentrati, né zuccherati né addizionati di altri dolcificantiex 0403 10 11 ex 0403 10 13 ex 0403 10 19 ex 0403 90 51 ex 0403 90 53 ex 0403 90 59Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati non concentrati né addizionati di zucchero o di altri dolcificanti o con l'aggiunta di aromatizzanti né con aggiunta di aromatizzanti di frutta o cacao Articolo 7 Il regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio(15), è modificato nel modo seguente :

1)Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente :

" Articolo 1 Il regime previsto per il glucosio e lo sciroppo di glucosio delle sottovoci 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 della nomenclatura combinata, dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e dalle relative disposizioni di attuazione è esteso al glucosio e allo sciroppo di glucosio delle sottovoci 1702 30 51 e 1702 30 59 della nomenclatura combinata. " 2)Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente :

" Articolo 2 Il regime previsto per il lattoso e lo sciroppo di lattosio della sottovoce 1702 10 90 della nomenclatura combi- nata, dal regolamento (CEE) n. 804/68 e dalle relative disposizioni di attuazione, è esteso al lattosio e allo scrippo di lattosio della sottovoce 1702 10 10 della nomenclatura combinata. " 3)IL testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente :

" Articolo 3 Quando il regime stabilito per il glucosio e lo sciroppo di glucosio o per il lattosio e lo scrippo di lattosio, rispettivamente delle...

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